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C.M. LL.PP.. 01/03/2000 n. 182
- La cifra d'affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata:
1) per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane e i consorzi stabili che effettuano esclusivamente attività di costruzione con le dichiarazioni annuali IVA e con il modello unico corredati da relativa ricevuta di presentazione; in particolare la cifra d'affari è pari all'importo indicato alla voce «volume d'affari IVA» decurtato dell'importo indicato alla voce «cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni». Se gli stessi soggetti svolgono attività di costruzione unitamente ad altre attività, la dimostrazione è data con le dichiarazioni annuali IVA e con il modello unico corredati da relativa ricevuta di presentazione, accompagnati da autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca il volume d'affari fra le diverse attività; detta ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività;
2) per le società di capitali e le società cooperative che effettuano esclusivamente attività di costruzione, con la presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (artt. 2423 e seguenti del codice civile) corredati da re lativa nota che ne attesti l'avvenuto deposito; in particolare la cifra d'affari è pari all'importo indicato alla voce «valore della produzione» risultante dal conto economico, redatto ai sensi dell'art. 2425 del codice civile. Se le stesse società svolgono attività di costruzione unitamente ad altre attività, la dimostrazione della cifra di affari è fornita con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati e debitamente corredati dalla nota di deposito; in particolare la cifra d'affari dei lavori è pari all'importo risultante nella nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile; qualora la nota integrativa non contenga tali informazioni, la ripartizione della cifra del conto economico nelle varie attività svolte dalla società può essere comprovata con la presentazione di autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca l'importo fra le diverse attività; tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.
-La cifra d'affari in lavori relativa ad attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'art. 10, primo comma, lettere c) ed e-bis) della legge quadro, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati.
-L'attrezzatura tecnica è requisito speciale la cui verifica di adeguatezza richiede in primo luogo l'individuazione dei beni che possono venire in considerazione ai fini di legge, essendo evidente che non tutti i beni in dotazione all'impresa sono suscettibili di dimostrare la specifica capacità esecutiva della stessa; il concetto pare rinvenibile anche nella lettera dell'art. 18, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, laddove l'attrezzatura tecnica viene precisata in termini di «attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico», con un riferimento dunque non tanto ai beni che l'impresa possiede come tale (e che comunque possiederebbe qualunque fosse l'oggetto dell'attività esercitata), quanto piuttosto al complesso dei beni che sono tipicamente caratterizzati dall'essere destinati alla attività di realizzazione di lavori pubblici. Naturalmente, il principio deve essere inteso con una certa elasticità
- potendo la casistica rivelarsi estremamente variegata - ma pa-
1) per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio (ditte individuali e società di persone) dalle dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750 o modello unico, corredate da relativa ricevuta di presentazione e da autocertificazione del legale rappresentante circa la quota riferita all'attrezzatura tecnica come sopra precisata. In particolare, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, l'ammortamento va rilevato o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati di bilancio, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino detti dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da copia del libro dei beni ammortizzabili vidimato;
2) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, con la presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee, corredati da relativa nota di deposito. In particolare, la quota di ammortamento riferita alla attrezzatura tecnica è quella risultante dalla stessa nota nel «prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni per voce». Qualora la nota integrativa non contenga tali informazioni, la ripartizione della cifra prevista alla voce «ammortamento delle immobilizzazioni materiali» del conto economico deve essere comprovata da presentazione di autocertificazione del legale rappresentante; tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte dell'amministrazione committente attraverso la richiesta di copia del libro beni ammortizzabili vidimato che attesti l'effettiva ripartizione degli ammortamenti. Nell'un caso e nell'altro l'ammortamento figurativo, che nel regolamento è ricollegato all'ipotesi di esaurimento del periodo previsto nel piano originario, viene in considerazione solo per la parte che ricade cronologicamente nel quinquennio documentabile ai fini dell'utile sussistenza dei requisiti, e per l'ammontare che risulta dai bilanci degli anni precedenti. Se invece l'attrezzatura tecnica non è in proprietà dell'impresa, ma è da questa assunta in locazione finanziaria o noleggio, occorre fare riferimen to ai relativi canoni, come effettivamente ed annualmente corrisposti, de sumibili dai relativi contratti.
-Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto come al decimo comma dell'art. 18 del nuovo decreto, è documentato:
1) per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750 o modello unico, con la prova dell'avvenuta presentazione. In particolare, il costo complessivo da ripartire va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne attesti l'importo. La ripartizione del costo tra il personale operaio e il personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL, o della cassa edile comprovante la consistenza dell'organico;
2) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione risulta dalla voce «costi per il personale» del conto economico redatto ai sensi di legge; la composizione del costo tra gli importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti diviso per le corrispondenti categorie come risultante dalla stessa nota integrativa (punto 15), nonché dalla presentazione di autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell'organico; tale dichiarazione è suscettibile di verifica da parte dell'amministrazione committente, attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o della cassa edile comprovante la consistenza dell'organico.
- I lavori eseguiti e relativi categoria e importo sono documentati con la presentazione dei certificati di esecuzione degli stessi rilasciati dai committenti, che la stazione appaltante deve valutare alla luce delle corrispondenze fissate dalla apposita tabella dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. Avvalendosi dei principi affermati costantemente dalla giurisprudenza in materia, la stazione appaltante dovrà comunque compiere un apprezzamento discrezionale circa la incidenza della condanna sull'elemento fiduciario, traendo elementi di valutazione ponderata dalla gravità del fatto, dal tempo trascorso dalla condanna, e da eventuali recidive. Pure i requisiti di ordine generale sono oggetto di autodichiarazione, ma questa - in quanto sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20-10-1998, n. 403 - deve necessariamente avere le caratteristiche formali ed i contenuti che le sono propri. Per quanto attiene poi alle modalità di verifica, si richiama il contenuto della citata circolare, rilevandosi che essa verifica non è impedita dal fatto che l'impresa sia in possesso della attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA, vuoi perché i requisiti soggettivi devono necessariamente sussistere nella attualità rispetto alla data della attestazione, vuoi perché la sufficienza di quest'ultima è dalla norma espressamente limitata ai requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi, e non ad altre situazioni.
e) Licitazione privata semplificata L'art. 23 della legge 109/1994 specifica quali sono i documenti che le imprese devono presentare a corredo delle domande di inserimento in elenco, e fra essi è previsto (evidentemente con effetti transitori) il certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori. Se per gli elenchi futuri e per le future domande non è dubbia la necessità di fare esclusivamente riferimento ai requisiti richiesti dalla nuova normativa, ed eventualmente al solo possesso dell'attestazione della SOA, il problema potrebbe oggi porsi con riguardo ad elenchi eventualmente già predisposti sulla base di domande corredate dal certificato stesso. In questo caso, è necessario che le stazioni appaltanti invitino i soggetti già inseriti in elenco a far pervenire apposita dichiarazione attestante i requisiti previsti dagli artt. 28 e 31 (cifra d'affari, lavori eseguiti e relativa categoria, costo del personale e attrezzatura), corredata dalla prescritta documentazione dimostrativa. Le stesse stazioni appaltanti, coerentemente con il carattere semplificativo della speciale procedura, provvederanno una volta per tutte a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati, e di gara in gara inviteranno quelle imprese i cui requisiti siano congrui rispetto all'importo da affidare secondo i criteri indicati dall'art. 31 o comunque dal bando di gara, salva comunque la possibilità di verificare la sussistenza dei requisiti generali al momento della gara stessa.
f) Subappalto L'ipotesi dell'affidamento di lavori in subappalto non sembra porre problemi di particolare rilievo, ove si osservi che l'art. 18 della legge 55/1990, come modificato dall'art. 34 della legge 109/1994 prevede al comma terzo, punto 4), che il subappaltatore debba essere in possesso dei requisiti
g) Fusioni, incorporazioni, cessioni d'azienda Le questioni in tema di qualificazione a seguito delle operazioni societarie in argomento hanno indubbiamente rivestito una certa criticità sotto l'impero della precedente normativa in connessione con l'intestazione nominativa dei relativi certificati di iscrizione, ma attualmente -senza voler minimamente incidere sulle problematiche specifiche di gara -devono ritenersi agevolmente risolvibili alla luce della nuova disciplina. Ai sensi infatti dell'art. 15, nono comma, il soggetto derivante da tali operazioni societarie
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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